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Furto o smarrimento di documenti all'estero? Ecco cosa fare

A partire dal 28 maggio 2011, in caso di smarrimento o di furto dei documenti di viaggio, l'Ufficio consolare italiano in loco potrà emettere un nuovo passaporto o rilasciare un documento di viaggio provvisorio

A partire dal 28 maggio 2011 (a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 71/2011), in caso di smarrimento o di furto dei documenti di viaggio, l'Ufficio consolare italiano in loco potrà emettere, previa autorizzazione dell'Autorità italiana competente, un nuovo passaporto o rilasciare un documento di viaggio provvisorio (ETD - Emergency Travel Document).
Conformemente alla normativa europea, tale ultimo documento (ETD) è valido per il solo rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente del connazionale o ancora, eccezionalmente, verso un’altra destinazione.
Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:
- denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- fotografie dell'interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
titolo di viaggio del richiedente;
- ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,55) e delle eventuali spese di spedizione qualora l'interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento

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